se la procura alle liti, gli estratti e copie per i procedimenti civili siano esenti da imposta di bollo


 

art. 9, c. 1, L. 488/1999, riformulato

D.L. 11.03.2002, n. 28, convertito da

L. 10.05.2002, n. 91

 

A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili (…), inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, (…).

Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti da bollo".      

 

 


 

r.m. 30.05.02, n. 161,

 

Con riferimento all'atto di precetto, questa Direzione osserva che la sua notifica, oltre a rappresentare una formalità “antecedente” all'esercizio dell'azione esecutiva, costituisce, a tutti gli effetti, una condizione di procedibilità(ex artt. 479 e 480, c.p.c.), senza la quale il

debitore potrebbe opporsi all'atto di pignoramento (ex art. 617, c.p.c.) e pertanto è anche “necessaria” al procedimento civile che si vuole instaurare.                

 

Non vi è alcun dubbio, inoltre, che la notifica è da considerare atto “funzionale” al procedimento civile di esecuzione sia perchè ha lo scopo di farlo conoscere all'interessato, sia per instaurare il contraddittorio, sia per l'esercizio del diritto di difesa.    

 

Anche sulla copia conforme da notificare non è dovuta l'imposta di bollo per la previsione letterale dell’art. 9, c. 1, secondo periodo, in questione, che comprende tra gli atti per i quali non è dovuta l'imposta di bollo le copie autentiche richieste dalle parti del procedimento.

 

La norma richiamata lascia, quindi, chiaramente intendere che per le copie chieste da terzi continua, invece, ad applicarsi la disciplina dell'imposta di bollo (cfr. c.m. 13.05.2002, n. 3, Ministero della Giustizia).   

 

Circa la procura alle liti inserita a margine dell'atto di precetto, essendo un atto “funzionale” al procedimento civile che si instaura, questa

Direzione la ritiene non soggetta all'imposta di bollo perchè assolta con il pagamento del contributo unificato (cfr. circolare n. 3 del Ministero della Giustizia appena citata).           

 

Riepilogando, con l'attuale modifica dell'art. 9, c. 1, L. 488/1999, l'atto di precetto e le relative procura alle liti e copie conformi richieste dalle parti del procedimento, sono escluse dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

 

Di conseguenza, devono intendersi superate le precedenti istruzioni amministrative sul punto tra le quali la c.m. 27.02.2002, n. 21/E.

    

 


 

Not. Claudio Calderoni
ccalderoni@notariato.it

 

La L. 91/2002 ha convertito il D.L. 28/2002 sul contributo unificato, prevedendo l'esenzione dal bollo (o meglio prevedendo che il contributo assolve ogni imposta) per atti e provvedimenti civili, penali ed amministrativi, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali.

 

La circolare Min. Giustizia del 13/5/2002 chiarisce espressamente che la procura alle liti è esente da bollo.

 

Secondo me gli estratti notarili delle scritture contabili destinati ad essere prodotti nei procedimenti per decreto ingiuntivo dovrebbero essere esenti.

 

Ed esente è anche l'autentica della sottoscrizione da parte del Notaio in calce alla procura alle liti, atteso che, ai sensi dell'art. 13, n. 13, legge sul bollo, con il pagamento di una sola imposta si può scrivere sul medesimo foglio l'autentica della firma: se l'atto è esente, quindi, dovrebbe essere esente anche l'autentica.